Lo scorso 17 luglio, il Ministro della Funzione Pubblica e dell'Innovazione, ha firmato una circolare concordata con l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) che prevede dei chiarimenti in merito al trattamento dei dipendenti pubblici in base al disposto dell'art. 71 del DL 112/2008. In particolare è stata prevista una riduzione della retribuzione per i primi dieci giorni di assenza in caso di malattia e ciò a prescindere dalla durata della stessa. Alla terza assenza per malattia nell'arco dell'anno solare e per le assenze superiori a dieci giorni, i dipendenti pubblici sono tenuti a presentare all'amministrazione un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati, in quanto parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di richiedere la visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno.
Il provvedimento fornisce poi alle pubbliche amministrazioni indicazioni circa l'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ribadendo i principi in materia di premialità e chiarendo che comunque nessun automatismo è consentito nella distribuzione delle somme.
I contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti, stabilendo sempre un monte ore massimo. Nel caso di fruizione del permesso per l'intera giornata, per impedire distorsioni nell'applicazione delle disposizioni ed evitare che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente deve essere computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

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