La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 8743/2008) ha stabilito che il professionista che sposta i suoi capitali (derivanti dall'esercizio della professione) in un cd. paradiso fiscale, rischia una condanna per frode fiscale. La Corte ha evidenziato che per il reato ex art. 3 d. lvo n. 74/2000 "nella specie ricorrono sia l'azione esecutiva che la soggettività richieste dalla norma incriminatrice, a nulla valendo la pretesa facilità con cui gli inquirenti hanno potuto 'parzialmente' ricostruire i movimenti contabili ed i sottesi profili di frode, avuto riguardo ai sistematici ed integrati mezzi fraudolenti, posti in essere dai ricorrenti: quali l'avere fatto versare le somme di denaro, relative all'attività professionale di odontoiatra […], in conto bancario intestato a […]; l'avere spostato i capitali all'estero; l'avere la […] trasferito la propria residenza nel Principato di Monaco e, più di recente, nell'avere costituito una società denominata […] s.r.l. con sede a […], con l'intento di deviare su di essa l'attività economica per eludere i controlli dell'Autorità, e con ciò rendere difficoltoso l'accertamento fiscale […]".

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