La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1906572008) ha stabilito che, nelle separazioni, può essere riconosciuto l'addebito al coniuge che è rimasto 'indifferente' alla depressione dell'altro e che non gli ha offerto nessun tipo di supporto nè morale nè economico. In particolare, gli Ermellini hanno evidenziato che, nel caso di specie, correttamente, i giudici di merito hanno rilevato la violazione del marito "dell'obbligo di assistenza posto a suo carico dall'art. 143 c.c. in favore della moglie, quale ammalata e parte più debole nel rapporto; le circostanze di fatto riportate nella relazione del servizio sociale, da cui si è rilevato il distacco dell'uomo e la mancata cura della moglie, sono risultate 'in sostanza riferite anche dai testi di parte ricorrente, sentiti nel giudizio di primo grado'. Nessun riesame di tali disturbi psichici […] e della indifferenza con cui il marito ha seguito la malattia di lei, è possibile in sede di legittimità e quindi la violazione di legge come denunciata, in rapporto a una pretesa insufficiente motivazione della sentenza nella applicazione dell'art. 151 c.c., non prospetta un'erronea interpretazione di tale norma, ma solo una carente valutazione dei fatti posti a base della lettura della norma stessa dai giudici di merito e come tale non è configurabile quale vizio di legittimità e deve quindi dichiararsi inammissibile".
Secondo la Corte, nel caso di specie, i Giudici di merito, hanno evidenziato che l'intollerabilità della convivenza non è dipesa dall'aggravamento della malattia psichica della donna bensì è stata causata dalle omissioni e dagli ostacoli frapposti dal marito alle terapie della moglie: tali inadempimenti costituiscono anche violazione dei doveri di assistenza coniugale da parte del marito cui si è collegata la crisi coniugale e che ha determinato l'addebitabilità della separazione.

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