Il Ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate (Circolare congiunta n. 49/E dello scorso 11 luglio) hanno chiarito che dal novero delle somme sottoposte a tassazione agevolata risultano compresi lo straordinario contrattuale e i premi individuali mentre restano esclusi solo gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa al lavoratore (es. superminimo individuale).
Nel provvedimento è stato quindi chiarito che l'articolo 2 del DL n. 93/2008 introduce per il solo settore privato (e in via del tutto sperimentale), la cd. tassazione agevolata per alcune somme tra cui vi rientrano quelle per il lavoro straordinario (non solo per le prestazioni straordinarie rese oltre la quarantesima ora ma anche oltre il minor limite stabilito dai contratti collettivi di qualunque livello), per le prestazioni supplementari o rese in funzione di clausole elastiche effettuate con riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto, quelle correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
La circolare chiarisce quindi che rientra nel regime della tassazione agevolata anche lo straordinario cd. forfetizzato (ovvero reso oltre l'orario normale di lavoro e previsto dalla disciplina legale e contrattuale applicabile).

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