La sig.ra [...], insegnante di religione cattolica in servizio nelle scuole elementari e materne, impugnava innanzi al TAR Calabria, Catanzaro, la graduatoria definitiva del concorso riservato (bandito con D.D.G. MIUR del 2.2.2004, in attuazione della legge n. 186/2003) ai docenti di religione nella scuola dell'infanzia ed elementare, al quale aveva partecipato, esponendo che, seppure in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma in scienze religiose, all'atto della pubblicazione della graduatoria si era visto valutare, in relazione al voto finale, il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l'altro posseduto (diploma di scienze religiose), benché più favorevole in base alla votazione conseguita e deducendo, con tre motivi di diritto, censure di violazione di legge (in particolare della L. n.186/2003 e dell'art.2 del DDG 2.2.2004, in relazione all'allegato n.5 del bando) e di eccesso di potere sotto svariati profili 1.1. Il TAR adito, con la sentenza
di cui si chiede la riforma, ha respinto il ricorso, dopo avere osservato che l'allegato 5 al bando di concorso (che riguarda i titoli di qualificazione professionale per l'accesso all'insegnamento della religione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare) ha previsto varie ipotesi precisate alle lettere a), b, c), d, e ed f), indicando il relativo punteggio da attribuire, e che le disposizioni previste, esenti da qualsiasi censura da parte della ricorrente, dovevano considerarsi quale parametro fondamentale per effettuare la corretta valutazione dei titoli in possesso dei partecipanti, risultando dalla lettura di esse evidente la scelta di considerare modalità alternative d'accesso il possesso del diploma di istituto magistrale ed il diploma o il magistero in scienze religiose (quest'ultimo unitamente ad altro diploma di scuola superiore)....
Consiglio di Stato – Sentenza 26 maggio 2008, n.2504

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