Il disegno di legge che sospende i processi per le alte cariche dello Stato varato dal Consiglio dei ministri dedica due articoli alle immunità. Il primo, contiene le disposizioni del provvedimento, mentre il secondo le modalita' di entrata in vigore. Nell'Art. 1 si legge che i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualita' di presidente della Repubblica, presidente del Senato e della Camera e presidente del Consiglio dei ministri "sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti all'assunzione della carica o della funzione". Ma ci sono delle eccezioni: i casi previsti dall'art. 90 della Costituzione
riguardante i reati di alto tradimento allo Stato e attentato alla Costituzione, commessi dal presidente della Repubblica, e l'art. 96 che riguarda i reati commessi dal presidente del Consiglio dall'esercizio delle sue funzioni. Nel comma due si legge che la sospensione "non impedisce al giudice, dove ne ricorrano i presupposti di provvedere all'incidente probatorio (art. 392 e 467 C.p.p.) per l'assunzione delle prove non rinviabili". I termini di prescrizione verranno sospesi insieme al procedimento, ma le parti offese potranno continuare l'eventuale giudizio in sede civile. Nel quarto comma si legge che l'impuntato o il suo difensore "munito di procura speciale puo' rinunciare in ogni momento alla sospensione". Nello steso articolo, inoltre si psiega che la sospensione opera "per l'intera durata della carica o della funzione e non e' reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura".

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