Roma - La proprietà intellettuale è la protagonista indiscussa della società dell'informazione e non è possibile immaginare lo sviluppo culturale della comunità globale in assenza di un quadro di regole certo, chiaro ed univoco che tuteli adeguatamente i titolari dei diritti incentivandoli a continuare a creare nuove opere e che, ad un tempo, garantisca agli utenti legittimi di tali opere il diritto alla loro fruizione libera da ogni vincolo, legaccio, condizionamento o altro tipo di limite tecnico o giuridico.

L'impianto della legge sul diritto d'autore ed i principi fondamentali sui quali essa è basata restano, a mio avviso, attuali e vanno rispettati e salvaguardati anche nell'Era dell'accesso: l'autore ha diritto a veder remunerato il suo sforzo creativo a fronte della messa a disposizione della collettività della propria opera.

È, tuttavia, innegabile che le nuove tecnologie digitali e telematiche abbiano inciso - e continuino ad incidere - in maniera forte sulle dinamiche della produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti digitali, imponendo un ripensamento radicale di metodi di business, abitudini di consumo e di talune disposizioni contenute nella vigente disciplina della materia.

Le libere utilizzazioni, le modalità tecniche e negoziali di accesso ai contenuti digitali, i limiti al ricorso a misure tecniche di protezione da parte dei titolari dei diritti, l'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale sono solo alcune delle materie in relazione alle quali la vigente disciplina ha manifestato segnali forti di inadeguatezza ed inidoneità.

Il tema è complesso ed il contesto economico e tecnologico di riferimento è in continua evoluzione con la conseguenza che, probabilmente, nessuno, allo stato, dispone di "ricette magiche" in grado di risolvere i problemi sul tavolo: un'industria audiovisiva che denuncia ogni anno gravissime perdite - vere, presunte o esagerate che siano - a causa della pirateria e consumatori e fruitori di contenuti digitali costretti a subire - consapevolmente ed inconsapevolmente - monitoraggi di massa, forti limitazioni al proprio diritto alla privacy ed alla propria libertà di informazione ed inammissibili processi sommari.

È difficile, in tale contesto, delineare possibili soluzioni ma la strada da seguire non può e non deve essere quella tracciata dal Governo francese nel disegno di legge che il Ministro della Cultura e della comunicazione ha presentato il 18 giugno al Consiglio dei Ministri perché esso muove da un presupposto inaccettabile: quello secondo cui i diritti patrimoniali d'autore andrebbero collocati in una posizione sovraordinata rispetto ad altri diritti e libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino quali la libertà all'informazione - nella sua duplice accezione di diffondere e ricercare informazioni - ed il diritto alla riservatezza ed alla privacy.

Si tratta di aspetti che hanno già portato le Istituzioni Europee prima ed il Consiglio di Stato francese poi a pronunciarsi in termini fortemente critici verso il disegno di legge francese.

Il Governo, tuttavia, è sin qui andato per la sua strada e sussiste, sfortunatamente, il rischio concreto che l'esempio francese venga presto seguito anche dagli esecutivi e dai legislatori di altri Paesi, come conferma l'interesse delle società italiane di intermediazione dei diritti (SIAE ed AIE) e della FIMI per il pensiero del Sig. Olivennes, patron della FNAC ed ispiratore - attraverso lo sciagurato accordo del novembre scorso - del disegno di legge.

È per questo che appare opportuno iniziare a riflettere su cosa non va della soluzione francese.

Cominciamo dal principio.
(a) Nel disegno di legge si muove dal presupposto che la maggior tutela dei titolari dei diritti ed il giro di vite nei confronti degli utilizzatori sarebbero giustificati dall'impegno "solennemente" assunto dai primi - nell'ambito dello sciagurato accordo "Olivennes" - ad ampliare l'offerta legittima di contenuti audiovisivi online ed a limitare l'uso di misure tecniche di protezione non interoperabili.
Si tratta di un approccio non condivisibile né nel metodo né nei contenuti.
Quanto al metodo perché pone sullo stesso piano "l'impegno solenne" assunto dalle major dell'audiovisivo ed il rigidissimo quadro sanzionatorio delineato contro gli utenti che dovessero scaricare illegalmente, per due o tre volte, anche una sola opera dell'ingegno.
Al riguardo sarebbe stato almeno necessario imporre ex lege ai titolari dei diritti l'adozione di modelli di business e diffusione dei contenuti digitali online idonei a garantire un effettivo ampliamento dell'offerta legale e disincentivare così, in modo naturale, i consumatori dal ricorso al "mercato pirata".
Quanto al contenuto perché ci si è accontentati di chiedere alle major dell'audiovisivo di accorciare di un mese e mezzo l'intervallo di tempo tra l'arrivo di un film nelle sale e la sua uscita su internet (da sette mesi e mezzo a sei!) e di rinunciare - in modo peraltro del tutto generico - all'utilizzo di misure tecniche di protezione non interoperabili in relazione alle opere musicali.
Come se in cambio della generica promessa degli inventori a non richiedere brevetti per ritrovati non originali si ipotizzassero pesantissime pene detentive per gli eventuali contraffattori...

(b) Il disegno di legge istituisce l'Alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su internet ed attribuisce a tale soggetto poteri di controllo e sanzionatori in relazione agli illeciti aventi ad oggetto i diritti d'autore in Rete.
L'Alta Autorità disporrà di propri ispettori e potrà irrogare sanzioni che, in taluni casi - duplice violazione dei diritti d'autore nel medesimo anno - potranno essere costituite dalla sospensione dell'abbonamento ad Internet e dall'inibitoria al perfezionamento di un nuovo contratto per un periodo compreso tra tre mesi ed un anno.
Le perplessità, concernono, ancora una volta tanto il metodo che il contenuto.
L'idea di riconoscere ad un'Autorità indipendente - esclusivamente per le questioni della Rete - poteri paragiurisdizionali tanto pregnanti ed incisivi e suscettibili di limitare l'esercizio di libertà e diritti fondamentali degli utenti non appare condivisibile.
Lo stesso Consiglio di Stato francese, infatti, ha fortemente criticato tale impostazione.
Internet è solo un media ed il regime giuridico delle "cose della Rete" deve, necessariamente, essere lo stesso applicabile alle "cose del mondo fisico".
Quanto ai contenuti, non può ipotizzarsi a fronte di una violazione dei diritti patrimoniali d'autore la protratta privazione del diritto all'uso delle tecnologie telematiche, tecnologie attraverso le quali oggi - ed ancor più domani - si esercitano diritti civili, si interagisce con la pubblica amministrazione, si accede a servizi di pubblica utilità, si diffondono ed acquisiscono informazioni e si intrattengono relazioni professionali e personali.
Si tratta, evidentemente, di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell'illecito e, soprattutto, di un'impostazione sintomatica di quel convincimento - cui si è già fatto cenno - che pone il diritto patrimoniale d'autore al di sopra di ogni altro diritto.

(c) Sebbene nel pressoché totale silenzio del disegno di legge, l'esercizio da parte dell'Alta Autorità dei poteri attribuitile ha per presupposto un ampio e massivo monitoraggio da parte di quest'ultima delle comunicazioni elettroniche poste in essere tra i consumatori e gli utenti al fine di identificare quelli aventi asseritamente per oggetto contenuti protetti da diritto d'autore.
Si tratta di uno scenario di orwelliana memoria il cui impatto sul diritto alla privacy non appare attutito in maniera soddisfacente per il solo fatto che tali attività sembrano destinate ad essere poste in essere da un'Autorità indipendente.
Anche sotto tale angolo di visuale il disegno di legge si presenta fondato su quel già denunziato approccio secondo il quale, in nome dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe lecito travolgere, tra gli altri, il diritto alla privacy di utenti e consumatori.
Posizione difficile da sostenere in un Paese come l'Italia che si avvia a limitare le intercettazioni telefoniche in relazione a reati assai più gravi del download di un brano di Madonna ed a limitare i termini per il data retention di dati assai meno significativi di quelli relativi ai contenuti scambiati in Rete da milioni di utenti.

C'è molto altro che non va nel disegno di legge francese, ma l'auspicio è che quanto sin qui evidenziato sia da solo sufficiente a scongiurare il rischio che qualcuno si innamori della soluzione francese che non risolverà nessun problema e condurrà esclusivamente ad una sempre più rigida e profonda frattura e contrapposizione tra titolari dei diritti e fruitori di cultura digitale.

È facile prevedere che i primi ricorreranno intensamente ai nuovi strumenti di enforcement con l'illusione di difendere - proprio come Don Chichotte nella celebre battaglia contro i mulini al vento - posizioni di rendita e modelli di business superati dai tempi mentre i secondi utilizzeranno, in misura crescente, le nuove tecnologie per sottrarsi al controllo globale ed accedere in forma anonima ai contenuti digitali.

Non è la Rete che vorrei, ma è quella nella cui direzione soffia il vento francese.

Articolo di: Guido Scorza
www.guidoscorza.it
Pubblicazione autorizzata da punto-informatico.it

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