Il Padre ha diritto a dare il suo cognome al proprio figlio naturale anche se si fa vivo dopo tanti anni per riconoscerlo. E' quanto afferma la Corte di Cassazione ricordando che "il mantenimento del solo cognome materno d'origine viene tutelato, nell'ipotesi di secondo riconoscimento, o quando dal nuovo cognome possa derivare al minore un danno, o quando il primo nome si sia comunque significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere". La Corte (sentenza n.15087/2008 della prima sezione civile) ha così assegnato il cognome del padre ad una bimba che fino all'età di nove anni era cresciuta con il nome della mamma. La madre della piccola aveva dato il suo cognome alla bimba proprio perché il padre naturale, si era rifiutato di riconoscerla.
Dopo anni l'uomo si era fatto vivo rivendicando il diritto di assegnare il proprio cognome alla piccola. La madre si e' opposta decisamente, sostenendo che per la bambina, ormai di nove anni, sarebbe stato un danno. I giudici di primo grado avevano dato ragione alla donna ritenendo che non non fosse nell'interesse della minore assumere il congome paterno. La decisione è stata però ribaltata prima sia dalla Corte d'Appello che dalla Cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno chiarito infatti che quando il figlio e' minorenne, la scelta del cognome, nel caso di riconoscimento tardivo da parte del padre, va compiuta tenendo conro "dell'esigenza di tutela del diritto alla gia' acquisita identita' personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell'ambito dell'ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalita', frutto di un ponderato apprezzamento dell'interesse del minore". La Corte ha anche affermato che la bambina, assumendo il cognome paterno "non verra' privata di alcun elemento della sua personalita', anzi, otterra' piu' completa definizione della propria identita'".

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