"Per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l'obbligato, ovvero l'alienazione da parte sua di un bene, dovendo l'obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio".
È il principio contenuto in una recente pronuncia della Suprema Corte (Sent. n. 11487/2008) che, richiamando l'orientamento già espresso in due precedenti sentenze (n. 11720/2003 e n. 13666/1999), ha escluso che la vendita di un immobile da parte dell'obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento comporti la riduzione dell'importo dell'assegno stesso e ciò in quanto la cessione del bene anche se fonte di reddito per l'obbligato non costituisce di per sé giustificato motivo di revisione della somma stabilita in sede di separazione in favore dell'altro coniuge.

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