Secondo un principio ormai consolidato della giurisprudenza , il nostro ordinamento consente in ogni tempo all'avente diritto o all'obbligato di avvalersi della tutela offerta dal procedimento di revisione ex art.156, ultimo comma, c.c. per porre rimedio alla pretesa discordanza tra la situazione reale successiva e le previsioni iniziali, anche in funzione della elasticità dei mezzi economici a disposizione delle parti e dell'erosione del potere di acquisto causato dalla svalutazione monetaria, cosicché ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato rebus sic stanti bus ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia. Secondo Cassazione Civile, 8 maggio 2008, n.11487, se un soggetto obbligato all'assegno di mantenimento
vende un bene che costituisce per il medesimo fonte di reddito, tale alienazione non è sufficiente per ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento in quanto, affinché ciò si verifichi, devono essere mutate in modo radicale le condizioni economiche rispetto ai tempi della separazione. Il principio espresso dalla Cassazione stabilisce fermamente che la disposizione di modifica delle condizioni di separazione ha come presupposto imprescindibile la sopravvenienza di giustificati motivi, come sono i mutamenti delle condizioni economiche della parte, a tal punto che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione in quanto, non basta a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva la parte obbligata, ovvero la vendita da parte sua di un bene, per poter modificare gli assegni stabiliti in sede di separazione, dovendo invece provare ( nella fattispecie la parte obbligata ) il mutamento dell'equilibrio economico risalente al momento della separazione medesima.
(Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona)
Cassazione Civile, 8 maggio 2008, n.11487- Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona
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