L'art.49 del d.P.R. 31 maggio 1957, n.686 prevede una riduzione del 25% o del 50% sulla misura dell'equo indennizzo da corrispondere al lavoratore dipendente che abbia superato il 50° od il 60° anno di età, prescrivendo che a tal fine si faccia riferimento all'età che il lavoratore aveva al momento del verificarsi dell'evento dannoso. Il Consiglio di Stato ha precisato che, non esistendo una giurisprudenza univoca sull'interpretazione della norma di cui all'art.49 della legge sopra richiamata, vi sono allo stato attuale diversi orientamenti tra loro contrapposti. Da una parte chi privilegia su basi testuali il momento di insorgenza dell'infermità ( tra le altre Cons. Stato, V, 27 ottobre 1994, n.1195 ), dall'altra chi si riferisce al momento del riconoscimento dell'infermità medesima ( Cons. Stato, IV, 11 dicembre 1993, n.1052). L'indirizzo prevalente rapporta l'evento dannoso allo "stabilizzarsi dell'infermità ed alla percepibilità dei suoi esiti invalidanti", individuando il momento rilevante in quella di presentazione della domanda di riconoscimento da parte del lavoratore, alla quale retroagiscono gli effetti del riconoscimento stesso ( in tal senso si veda Cons. Stato, IV, 17 dicembre 1991, n.1119); quest'ultimo criterio dovrebbe essere applicato quando, per il tipo di patologia o per la documentazione disponibile, non sia possibile individuare il momento di effettiva concretizzazione degli esiti invalidanti che costituiscono il presupposto per la concessione dell'equo indennizzo
( Cons. Stato, IV, 4 ottobre 2007, n.5180). Negli altri casi, "ragioni di coerenza logica", impongono di prendere come riferimento il momento dell'insorgenza dell'infermità, nella misura in cui quest'ultima sia necessariamente causa diretta dell'accertata menomazione dell'integrità fisica perché coeva al suo verificarsi. Nel caso de quo, le difficoltà di individuazione del momento dell'evento dannoso sono state superate dalle diagnosi nel tempo formulate (atto di ricovero, dimissioni dall'ospedale, sede di Commissione) che risultano essere "costanti e pienamente sovrapponibili" e per tali ragioni il Consiglio di Stato ha annullato la pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto l'individuazione del momento della stabilizzazione dell'infermità ( da parte della Commissione Medica Ospedaliera) è risultata irrilevante nel caso in esame anzi, il ricorso originario, sottolinea il Consiglio di Stato, è risultato fondato perché la Commissione Medica Ospedaliera ha espressamente fatto riferimento a esiti di pregresso infarto miocardico anteriore, che dalla documentazione medica prodotta ( cartella clinica ospedale) risulta avvenuto il 16 aprile 1989 e curato nel mese successivo ( maggio 1989) come risulta dal certificato di dimissione ( 1 giugno 1989) emesso prima del compimento del 50° anno di età del lavoratore.
(Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona)
Consiglio di Stato – Sentenza 26 maggio 2008, n.2504 - Dott. Valter Marchetti
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