La decisione appare di particolare rilievo atteso che, avendo ad oggetto l'attuale problematica del riconoscimento della vicedirigenza, chiarisce la legittimazione attiva in merito al ricorso antisindacale, nonchè i limiti tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa in riferimento alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art.40 del D.lgs n°165/01 nel solco di altri recenti precedenti giurisprudenziali di merito( cfr.Tribunale di Bari 18 aprile 2008). . Ed infatti secondo i Giudici amministrativi"l'articolo 63 decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 attribuisce al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e le controversie, promosse da organizzazione sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui agli artt. 40 e seguenti del decreto, escludendosi che l'eventuale controversia
proposta da un singolo lavoratore in relazione alle procedure di contrattazione collettiva possa ritenersi attribuita al giudice amministrativo; in tal caso aggiungono in motivazione " si perverrebbe alla irragionevole e paradossale conclusione che la giurisdizione appartiene ad un plesso giurisdizionale anziché ad un altro in ragione del carattere individuale, o collettivo, del soggetto che agisce in giudizio - la precisazione di cui al comma 3 dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001 deve essere intesa nel senso che i soggetti legittimati ad instaurare una controversia in subiecta materia sono soltanto le organizzazioni sindacali, l'ARAN o le pubbliche amministrazioni e non anche i singoli lavoratori,con conseguente carenza di legittimazione ad agire di questi ultimi in ordine alle procedure di contrattazione collettiva.
. L'articolo 63 c. 3, del Dlgs n°165/01,-aggiunge il TAR Lazio- ha infatti circoscritto con l'articolo 40 alle organizzazioni sindacali, all'ARAN ed alle Pubbliche Amministrazioni il novero dei soggetti legittimati a promuovere controversie in relazione alle procedure di contrattazione collettiva, definendo i soggetti che hanno una posizione, oltre che differenziata, anche qualificata tale da legittimarli alla proposizione dell'azione giudiziaria. Le procedure di contrattazione collettiva del resto, sono destinate ad incidere nella sfera giuridica della generalità dei lavoratori, sicché si rivela coerente attribuire la legittimazione ad agire in giudizio agli enti esponenziali dei lavoratori, vale a dire alle organizzazioni sindacali. Per quanto concerne lo specifico petitum volto all'inquadramento dei vicedirigenti il TAR Lazio afferma che"la domanda con cui alcuni pubblici dipendenti chiedono al Giudice Amministrativo, in sede di ricorso avverso il silenzio, di accertare la fondatezza della loro pretesa ad essere inquadrati nell'area della vicedirigenza, è inammissibile in quanto tale pretesa, riguardante lo specifico rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (e, quindi, la lesione della sfera giuridica individuale del singolo lavoratore), appartiene alla cognizione giurisdizionale del Giudice Ordinario, ai sensi dell'articolo 63,c. 1, del D.lgs n°165/01.
(Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego)
Tar Lazio - Roma, Sezione I° sentenza 20.5.2008 n°4547 - Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego
Altri articoli che potrebbero interessarti: