Nel pubblico impiego non privatizzato, per ottenere il risarcimento dei danni discendenti da demansionamento, è necessario impugnare tempestivamente e far annullare i provvedimenti presupposti. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, nella decisione n. 2515 del 27 maggio 2008. L'alto Consesso nella pronuncia in esame ha aderito alla tesi della c.d. pregiudizialità amministrativa, affermata dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 22 ottobre 2007, n. 12. In pratica, secondo questo indirizzo, nell'ambito del pubblico impiego non contrattualizzato, di regola, l'attività gestionale dell'amministrazione si svolge attraverso provvedimenti autoritativi, espressione di funzione pubblica, nei confronti dei quali campeggiano posizioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo. Pertanto, quando si contestano atti di natura autoritativa, con i quali si esprimono le scelte discrezionali - tecniche ed amministrative - degli organi preposti alla cura di rilevanti interessi pubblici, e da questi ne discendono lesioni della sfera giuridica del soggetto, (nella fattispecie demansionamento del pubblico dipendente) per farsi riconoscere il conseguente danno è necessario impugnare e far annullare tali atti.
(Gesuele Bellini)
Consiglio di Stato, sezione V, decisione 27 maggio 2008, n. 2515 - Gesuele Bellini
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