Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 14831/2008) hanno affermato il seguente princiopio di diritto: "il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973, deve accertare quale sia la natura - tributaria o non tributaria - dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel prima caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti".
Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che la competenza fosse quella del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro poichè i crediti esposti nella cartella esattoriale (posta a fondamento del provvedimento di fermo) avevano natura di contributi INPS per le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti e non avendo quindi una natura tributaria.

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