La determinazione dell'indennizzo per l'equa riparazione nei casi di ingiusta detenzione, non può tener conto di paramentri aritmetici standard ma, pur tenendo fermo il tetto massimo riconosciuto, il calcolo deve essere fatto tenendo in debito conto il caso concreto.
E' quanto stabilito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 23119/2008) che ha precisato che, da tempo, si è enucleato "un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo […] può essere ragionevolmente dimezzata […] nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto".
Gli Ermellini hanno quindi precisato che "il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quale i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire dei rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla". "Occorre quindi - prosegue la Corte - esaminare i fattori documentali, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell'imputato
, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita".
Infine la Corte ha aggiunto che "al giudice si chiede una valutazione equitativa discrezionale" e si chiede che si esprima con una valutazione che, seppur sintetica, sia in grado di far ripercorrere l'iter logico seguito. "L'unico limite - prosegue la Corte - che tale ponderazione incontra è che essa non può condurre allo 'sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione'".

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