In una recente pronuncia (Sent. n. 11511/2008) la Corte di Cassazione è nuovamente tornata sulla questione relativa alla responsabilità della P.A. per caduta del pedone. Nel caso di specie, in particolare, una donna, mentre si trovava a camminare lungo la carreggiata di una strada sita in un piccolo comune, sentendo sopraggiungere un'autovettura a velocità elevata, per evitare l'investimento saliva rapidamente sul marciapiede ma, ponendo un piede in una buca non visibile perchè riempita d'acqua, si infortunava ad una spalla.
La Suprema Corte, ribaltando la pronuncia dei giudici di secondo grado, ha precisato che la responsabilità del Comune da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere automaticamente esclusa quando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto da parte della collettività e si tratti di beni di notevole estensione. Tali caratteristiche assumono infatti rilievo esclusivamente per verificare se l'Amministrazione possa invocare il caso fortuito
, sottraendosi alla responsabilità, una volta dimostrato il nesso causale fra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso. In ogni caso "non si può non rimarcare la responsabilità della P.A., allorchè lo stato della strada sia stato segnalato alla P.A.".

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