La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 14668/2008) ha stabilito che sono valide le multe anche se l'agente accertatore le ha contestate solo oralmente. In particolare gli Ermellini hanno evidenziato che "la questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione - e della mancata consegna immediata di detto verbale subito dopo la relativa contestazione al trasgressore - è stata già affrontata da questa Corte la quale la riguardo ha affermato che: a) l'operazione di accertamento delle violazioni al c.d.s. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale; b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d'illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento; c) tuttavia l'art. 201 del codice della strada contempla l'eventualità che l'immediata contestazione dell'infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba esser notificato al trasgressore con l'indicazione della circostanza impeditivi; d) la 'verbalizzazione' è operazione distinta e successiva, rispetto alla già 'avvenuta' contestazione; e) a norma del terzo comma dell'articolo 200 c.d.s. copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni".
Infine la Corte ha evidenziato che "nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso
, con riguardo ai fatti arrestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo".

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