Con sentenza depositata il 22 dicembre 2004, la Corte d'appello di Milano, quale giudice del lavoro, su appello di F. C., in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale depositata il 3 giugno 2003, ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente dalla propria datrice di lavoro X. Italiana s.p.a. con comunicazione scritta in data 5 settembre 2000 - per avere svolto in un periodo di assenza dal lavoro per malattia, attività lavorativa presso terzi -, con le conseguenze tutte di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108. La Corte territoriale ha invece confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande di riconoscimento della categoria di quadro dall'1 marzo 1993, di pagamento di alcuni premi aziendali asseritamene maturati nel corso del rapporto di lavoro, di riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro, di rimborso delle spese fatte nell'interesse della società, di accertamento della pretesa attribuzione di stok options nonché di risarcimento di danni
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 24.04.2008 n° 10706

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