La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 12026/2008) ha stabilito che la veste di rappresentante di commercio da sola, non consente di affermare che i movimenti sui conti bancari del professionista, siano ascrivibili a contratti stipulati dallo stesso in rappresentanza di altro soggetto, anziché ad acquisti e rivendite in proprio. In buona sostanza, se i rappresentanti non riescono a dimostrare l'esistenza di un accordo per cui debbono anticipare il prezzo dei beni acquistati per conto di altri, si trovano a dover pagare l'IVA sulle movimentazioni bancarie riferite a quelle stesse operazioni.
Osserva infatti la Corte che, nel caso di specie, è "necessaria la dimostrazione di un patto che facesse carico all'uno di anticipare i prezzi dovuti dall'altro: solo un accordo in tale senso avrebbe potuto superare la presuntiva riferibilità di quei movimenti ad attività commerciale soggetta ad IVA del titolare dei conti correnti".

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