Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati a carattere nazionale che svolgono attivita' di promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative operanti nel sistema di istruzione e formazione professionale, di formazione superiore e di formazione continua dei lavoratori, in riferimento alle competenze dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma c) e h) della legge 28 marzo 2003, n. 53, ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, contributi per le spese generali non coperte da finanziamento pubblici relativi: a) alla formazione inerente ai percorsi di cui ai decreti legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 e n. 226 del 17 ottobre 2005; b) all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione post-diploma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257; c) alla formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n. 236/1993, decreto legislativo
n. 112/1998 e all'art. 118 della legge n. 388/2000. Possono usufruire dei predetti contributi gli enti privati che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge nonche' svolgano attivita' di formazione professionale come parte del sistema di istruzione pubblica, pari almeno al 60% in termini finanziari, della complessiva attivita' dell'ente.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 21.12.2007

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