La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante " Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa" all'art. 01 ha previsto la sospensione per il triennio 2006 - 2008 degli aumenti di aliquota contributiva di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Pertanto per tale triennio sono sospesi gli aumenti previsti dall'art 3, comma 1, del D.lgs. 146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell'aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole) e dal comma 2 del medesimo D.lgs. (aumento di 0,60 punti percentuali, dal 1 luglio, dell'aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale).
Inps, Circolare 7.4.2008 n. 46

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