La Suprema Corte torna ad occuparsi del problema del demansionamento del lavoratore. Nel caso all'esame del Collegio, il datore di lavoro intima al dipendente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo fondato sul rifiuto di questi di trasferirsi in altra sede lavorativa. Di contro, il lavoratore esprime il proprio dissenso al trasferimento ritenendo che l'esercizio delle nuove mansioni avrebbe costituito una dequalificazione. L'assunto del lavoratore è confermato dal giudice di appello, il quale, a seguito di una comparazione fra le mansioni svolte nella sede di provenienza e quelle assegnate nella sede di destinazione, ritiene che il trasferimento si accompagni ad un palese demansionamento del lavoratore. (Cristina Ravera)
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 19.02.2008 n° 4060 - Avv. Cristina Ravera

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