Con ordinanza 24 aprile 2008 n. 119 , la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione della c.d. "doppia I.I.S." (cumulo di più indennità integrative speciali su plurimi trattamenti pensionistici), ha ordinato la restituzione degli atti alle sezioni reg. della Corte dei conti (Abruzzo e Toscana) e III sez. Centrale d'Appello, ritenendo mutato il quadro normativo di riferimento delle sollevate questioni di legittimità costituzionali. In particolare, i giudici rimettenti avevano chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui vieta il cumulo delle indennità integrative speciali in caso di concorso di trattamenti pensionistici in capo ad un unico titolare, senza prevedere la misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo. La norma censurata sarebbe stata in contrasto con i principi di eguaglianza e di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, nonchè foriera di evidente sperequazione tra i titolari di contestuali pensioni
ante 31.12.1994 e titolari di contestuali pensioni decorrenti da data successiva, nonostante la ben precisa previsione normativa di cui all'art. 15, comma 5, legge n. 724/1994, posta a salvaguardia delle posizioni pregresse da trattare più favorevolmente. La Corte costituzionale, in merito alla sollevata questione, ha rilevato che successivamente alla proposizione della stessa, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006 n. 296, il cui art. 1, comma 776, ha abrogato l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre l'art. 1, comma 774, della medesima, ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni
di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (sul punto v. la recente sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2008). Secondo la Corte, la citata abrogazione dell'art. 15, c. 5, citato, ha di fatto eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità, alle pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994 ed alle reversibilità ad esse riferite, delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, previste dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, è necessario restituire gli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza della questione. La decisione della Corte, attesa da molti pensionati con giudizi pendenti dinanzi alle sezioni regionali e di appello della Corte dei conti, avrebbe potuto risolvere definitivamente il corposo contenzioso ad oggi pendente ed invece, rimettendo ai giudici a quibus il riesame della questione, sotto il profilo della persistente rilevanza, riapre nuovamente la "strada" a possibili decisioni contrastanti delle varie sezioni regionali, in attesa che si pronunci nuovamente la Corte costituzionale... semprechè la questione in esame venga rimessa al vaglio della Corte stessa. (Avv. Daniela Carbone, staff dell'Osservatorio)
Corte costituzionale, ordinanza 24 aprile 2008, n. 119 - Avv. Daniela Carbone

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: