Con ordinanza dell'11 gennaio 2007 (iscritta al n. 387 del registro ordinanze dell'anno 2007), il Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007). Come precisa in fatto il rimettente, l'incidente di costituzionalità è sorto nel giudizio pensionistico promosso dalla vedova di un ex dipendente della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° gennaio 1985 e deceduto il 26 aprile 1998, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, dunque, con corresponsione dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.) nella misura piena in applicazione dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), giacché avente causa in un trattamento diretto liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995, e non già nella misura del 60 per cento del trattamento goduto dal dante causa, come aveva invece provveduto a liquidare l'I.N.P.D.A.P. Ciò premesso, il giudice a quo, nel richiamare numerose pronunce del giudice delle pensioni, sostiene che sarebbe «giurisprudenza ormai pacifica, in ipotesi, come nel caso di specie, di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, che l'eventuale trattamento di riversibilità debba essere liquidato secondo le norme di cui all'art. 15, comma 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa, atteso che l'art. 1, comma 41, legge 8 agosto 1995, n. 335, non ha abrogato il richiamato comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994».
Corte Costituzionale, Sentenza 28.3.2008 n. 74

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: