La Corte Costituzionale (sentenza n. 476/02) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. I Giudici della Corte hanno rilevato, infatti, che il legislatore del '92 non ha disposto alcuna provvidenza a favore degli operatori sanitari che abbiano contratto
un'epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti, rompendo così il parallelismo con la disciplina prevista a favore dei soggetti affetti da infezione da HIV Questa omissione appare del tutto ingiustificata e non si comprende, spiega la Corte, "perché il personale sanitario, nei casi indicati, sia ammesso al beneficio quando si abbia a che fare con infezioni da HIV ma non con epatiti, una volta che lo stesso legislatore, valutando i due tipi di patologie, li ha considerati equivalenti, ai fini dell'indennizzo, quando esse risultano contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue".
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