La Corte Costituzionale cancella l'obbligo di pagare il registro prima di ottenere la copia esecutiva delle sentenze. La norma di cui all'articolo 66 decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro), che subordina il rilascio della copia esecutiva della
sentenza al pagamento dellimposta di registro, comporta che la valutazione di bilanciamento fra linteresse alleffettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi sia effettuata, per i due tipi di processo, in modo irragionevolmente diverso: linadempimento dellobbligazione tributaria che pure non ha precluso lo svolgimento del processo di cognizione fino allemanazione della
sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ed ha determinato solo la comunicazione da parte del cancelliere allufficio del registro degli atti non registrati impedisce poi che alla
sentenza (o al provvedimento esecutivo) sia data attuazione mediante lesercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva.
La Corte Costituzionale ha così dichiarato lillegittimità costituzionale dellarticolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio delloriginale o della copia della
sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere allesecuzione forzata (Corte Costituzionale,
Sentenza 6 dicembre 2002, n.522 - Art. 66 decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Rilascio della copia esecutiva vincolato all'avvenuto pagamento dell'imposta di registro - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art.24 della Costituzione).