Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 8737/2008) ha stabilito che ""l'esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere equiparato a quello di magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario e, quindi, non può consentire l'iscrizione di diritto del giudice di pace nell'albo degli avvocati per il mero decorso dell'arco temporale stabilito ex lege".
Gli Ermellini hanno infatti osservato che "se anche non può disconoscersi che il giudice di pace - il quale esercita la giurisdizione e la funzione conciliativa in materia civile ex art. 1, primo comma, della legge n. 374/1991 e, in materia penale, ha la competenza siccome fissata degli artt. 35 e 36 della legge n. 374 cit. - faccia parte dell'Ordine Giudiziario (testualmente, ex art. 1, secondo comma, della legge n. 374 cit.: 'l'ufficio del giudizio di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario), purtuttavia siffatta appartenenza (come 'magistrato onorario') è meramente formale e non riveste carattere organico".
La Corte ha poi precisato che il periodo di esercizio dell'attività giurisdizionale "per l'iscrizione all'albo degli avvocati, richiesta per i magistrati, attiene ad una scelta del legislatore, ma non fa venire meno la rilevanza attribuita al superamento del concorso; né un argomento contrario può evincersi dalla richiesta della laurea in giurisprudenza che - come si sostiene - non avrebbe senso per il magistrato ordinario; il requisito ha, infatti, carattere generale, e, anche se ultroneo per il magistrato ordinario, ben può riferirsi, ad esempio, al professore di ruolo nelle università, che non ne deve essere necessariamente munito".

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