L'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2008, l'abrogazione dell'articolo 2 del D.L. n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, che prevedeva l'esclusione dalla retribuzione imponibile delle erogazioni incentivanti previste dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello (cosiddetti premi di risultato�). Si rammenta, a tal riguardo, che ai sensi della citata disposizione abrogata le predette erogazioni venivano assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, a favore della gestione pensionistica di riferimento.
Enpals, Circolare 14.3.2008 n. 6

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