Con sentenza del 19/12/2007 il T.A.R. Lazio, Sede di Roma, I Sez., ha ribadito il principio il base al quale le controversie in materia di ammissione ad esami di Stato per l'iscrizione ad Albi professionali sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. In tali ipotesi, infatti, non viene in rilievo "alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al concorso di cui trattasi" (Cass., S.U., 18/03/04, n. 5502, cit.), ovvero, sotto altra ottica, verrebbe dato corso ad attività vincolata, concretatesi - appunto - nel mero accertamento della sussistenza dei predetti requisiti, e, del caso, nell'ammissione del richiedente alla prova d'esame.
La detta carenza di qualsivoglia facoltà di valutazione in capo alla P.A. (che impedirebbe, ex se, il configurarsi di una posizione di interesse legittimo), in uno con la considerazione della peculiare posizione del soggetto che contesta la mancata ammissione alla prova d'esame, condurrebbero a conferire alla posizione giuridica soggettiva lesa la natura di vero e proprio diritto soggettivo. Da qui, appunto, la declaratoria di difetto di giurisdizione del G.A., per essere questa propria del G.O. Tale orientamento (che nulla a che vedere con la, diversa - e, decisamente, più complessa - fattispecie dell'accesso al pubblico impiego tramite procedure concorsuali), risulta oramai prevalente, come espressamente riferito dalla pronuncia de qua (Cons. St., sez. IV, 24/05/07, n. 2649; id., 04/02/08, n. 292, citt.). In merito, si segnala come ad identica conclusione sia giunto il Consiglio di Stato su questioni analoghe (anche se non del tutto identiche), come quelle relative ai Ruoli professionali, in relazione a profili attinenti non solo all'iscrizione, ma anche alla cancellazione e/o al mantenimento dell'iscrizione (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 02/11/07, n. 5694, resa in relazione ad un ricorso avente ad oggetto la contestazione della legittimità di un provvedimento con cui la Camera di Commercio di Roma aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali).

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