Chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale creatosi all'interno della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, le Sezioni Unite (Sent. n. 8413 depositata il 26.2.2008) hanno affermato che l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570 c.p. (Sent. n. 8413 depositata il 26.2.2008) configura una pluralità di reati "nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi lo stesso nucleo familiare". Più precisamente le Sezioni Unite hanno osservato che mentre "l'abbandono del domicilio domestico previsto dal primo comma dell'art. 570 in esame costituisce un reato unico perché diretto a tutelare esclusivamente la convivenza familiare, non essendo ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (non si può abbandonare il domicilio
domestico soltanto nei confronti di uno dei componenti della famiglia) (…)"; "ben diverso è il contesto in cui si collocano le ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 570 c.p. dirette a tutelare non un'astratta unità familiare o un ordine o una morale familiare dai contorni indistinti, ma ben precisi interessi economici quali la tutela del patrimonio del soggetto "debole" (n. 1) e la vera e propria sopravvivenza economica di questi soggetti (n. 2)". Sulla scorta di tali premesse, le Sezioni Unite hanno, dunque, condiviso la soluzione adottata dai giudici di merito che, nel caso di una madre che non aveva somministrato i mezzi di sussistenza ai tre figli - di cui due minori di età - omettendo di corrispondere al marito separato quanto stabilito in sede di separazione, "hanno ritenuto l'esistenza del concorso formale perché l'agente, con un'unica omissione, ha commesso più violazioni della medesima disposizione di legge (art. 81 comma 1° cod. pen.).

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