La ricorrente, ex dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ha proposto domanda di dimissioni assunta a protocollo con n. 1937 il l3.8.1993, chiedendo di essere collocata a riposo con decorrenza dal 16.12.1993. la direzione centrale ula accoglieva le dimissioni a far data dal 16.12.1993, (come da istanza, con ordinanza ULA/61067e756362). L'IPOST provvedeva poi a determinare il trattamento definitivo di pensione, senza le decurtazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge n. 537/93, nel frattempo entrata in vigore; la rideterminazione del trattamento pensionistico veniva invece effettivamente effettuata in base a tale legge, e comunicata all'interessata dal direttore generale dell'IPOST il 29.3.1993, per cui la pensione era ridotta da lire 1.154.285 a lire 850.416. solo con nota del 19.4.1994 l'ente poste comunicava, a richiesta dell'interessata che le dimissioni erano state accettate il 20.10.1993, e pertanto l'interessata non poteva fruire della facoltà di ottenere la riammissione in servizio, da esercitarsi ai sensi di legge 1'1.3.1994. Avverso tali provvedimenti 1'interessata proponeva ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell' art. 11 comma 16 della legge n. 537/93, e sollevando censura di illegittimità costituzionale.
Con memoria integrativa del 9.2.2005 la difesa della ricorrente comunicava che avverso gli stessi atti era pendente ricorso avanti al TAR Emilia Romagna, concernente la questione della i11egittmiità degli atti a detta della ricorrente ingiustificatamente ritardati dall'amministrazione. La difesa della ricorrente concentrava le censure di legittimità avverso l'impugnato provvedimento di accettazione delle dimissioni non tanto sulle questioni inizialmente introdotte, e cioè sulla data di accettazione delle dimissioni stesse, ma sulla violazione dell'art. 11 della 1egge citata, in quanto applicato oltre i limiti soggettivi ed oggettivi di legge, riguardando le decurtazioni introdotte dalla norma soltanto i dipendenti cessati dal servizio dal l°.1.1994 (comma 16 del citato art. 11). L'IPOST si costituiva con memoria del 7.9.1994, depositando atti, confermando ....
Corte dei conti, sezione I^ giurisd. di appello, Sentenza 22.1.2008 n. 46

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