Intervenendo in materia di immigrazione clandestina la Corte di Cassazione ha chiarito che anche il solo transito deve considerarsi reato. E questo perche' "ove si ritenesse penalmente irrilevante un ingresso per il solo fatto che chi lo compie assicura di essere solo in transito e di essere diretto al proprio Paese d'origine, mancando ogni possibilita' di controllare la serieta' di siffatte dichiarazioni (e la loro concreta realizzazione) si finirenne col rendere sostanzialmente ineffettiva la norma" che punisce l'ingresso dei clandestini. E' questo in sostanza il contenuto di una sentenza
resa dalla Prima sezione penale della Corte (sentenza n. 6398/2008) che ha accolto il ricorso della Procura presso la Corte di Appello di Trieste contro l'assoluzione di due cittadini ucraini che avevano procurato l'ingresso illegale di tre loro connazionali in violazione del trattato di Schengen. L'assoluzione era stata concessa sul presupposto che i tre "stavano rientrando in Ucraina, via Austria, Ungheria e Romania, e aderendo al principio secondo cui il transito momentaneo e provvisorio non costotuisce reato". A giudizio della Cassazione è corretto quanto rilevato dalla Procura secondo cui "non potendosi mai conoscere le reali intenzioni del viaggiatore, ed essendo diabolica la prova di dimostrare, da parte dell'accusa, che lo strabiero voleva permenere e non transitare, ci si troverebbe di fronte ad un'abrogazione di fatto della norma penale". I giudici di Piazza Cavour hanno anche sottolineato che non e' "pensabile che il legislatore italiano abbia pensato di punire lo straniero che dichiari di volersi recare in Austria per rimanervi, e di non punire lo sraniero che dichiara di recarsi in Austria solo per transito, lasciando poi all'autorita' austriaca di accertare se le intenzioni dello straniero sono state poi effettivamente realizzate". In sostanza si è di fronte a un "reato di pericolo, sicche' e' sufficiente ad integrarlo, la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando ne' la durata di tale ingresso, ne' la destinazione finale del trasferimento".

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