E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. III, 25 gennaio 2008 , n. 1680)
Nelle ipotesi di responsabilità civile automobilistica se una delle parti confessa la propria responsabilità non è possibile assegnare a tale confessione valore di piena prova neppure nei confronti di chi ha reso la confessione. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. III, 25 gennaio 2008 , n. 1680) spiegando che detta confessione, può essere solo liberamente apprezzata da giudice come previsto dall'art. 2733 comma terzo del codice civile senza che si possa ipotizzare una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna di chi ha confessato e l'assoluzione dell'assicuratore. Il libero apprezzamento delle dichiarazioni confessorie va fatto dunque con riferimento alla posizione di tutte le parti.
La motivazione resa dai giudici di merito - si legge nella sentenza - "appare intrinsecamente contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto contemporaneamente provato e non provato - quindi legalmente esistente e legalmente inesistente - il medesimo fatto, ed ha emesso condanna a carico del privato danneggiante e non degli assicuratori, sebbene posizioni e responsabilità dell'uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate all'accertamento di quel fatto".
In sostanza spiega la Corte "se unico è il fatto che genera la responsabilità, l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non può condurre a risultati diversi per l'uno e per l'altro dei coobbligati, senza che la decisione manifesti un'insanabile contraddizione interna (Nello stesso senso si veda, diffusamente, Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311)".
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