La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 4/08) ha stabilito che il diritto del padre naturale al riconoscimento del figlio minore non può essere sottoposto a limiti temporali.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che "l'interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale, di cui all'art. 250 cod. civ., è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed, in particolare, dal diritto alla identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica".
La Corte aggiunge poi che "pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell'altro genitore, che lo abbia già effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, ed in particolare della sua salute psico-fisica".
La verifica, secondo i Giudici, va fatta in concreto e il compito spetta al Giudice di merito "le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono ad ogni sindacato di legittimità".

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