E' stata pubblicata la legge 17 ottobre 2007 n. 188, ed entrerà  in vigore il 23 novembre, sulle modalità da seguire in caso di risoluzione del rapporto per dimissioni volontarie. La norma, come si legge negli atti parlamentari, si pone l'obiettivo di neutralizzare una pratica molto diffusa e indegna per un Paese civile: si tratta delle famigerate «dimissioni in bianco», fatte sottoscrivere in via preventiva al momento dell'assunzione della lavoratrice o del lavoratore, vale a dire nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro. Operativamente occorrerà attendere il decreto, da emanarsi entro il 23 febbraio 2008, di approvazione dei moduli (co. 3), recanti, tra l'altro, la data di emissione e aventi una validità  di quindici giorni dalla data di emissione medesima. Moduli che saranno diffusi gratuitamente presso le direzioni provinciali del lavoro, gli uffici comunali, i centri per l'impiego
(co. 1) o resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (co. 5). Occorrerà attendere un altro decreto, da emanarsi entro il 23 maggio 2008, affinchè i moduli potranno esser reperibili presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (co. 6). Il Senato, con apposito ordine del giorno, ha richiesto al Governo di assumere iniziative affinchè le disposizioni possano acquistare efficacia decorsi 15 giorni dall'effettiva disponibilità dei moduli. Quindi, approvato il decreto, in caso di dimissioni volontarie, a pena di nullità , si procederà  formulando le stesse sui detti moduli che presentano una numerazione alfanumerica progressiva ed una validità, dal ritiro, di quindici giorni. Il modulo dovrà  essere utilizzato per i seguenti contratti (co.
2): 1. lavoro subordinato (indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto); 2. collaborazione coordinata e continuativa (ivi compresi quelli di lavoro a progetto); 3. collaborazione di natura occasionale; 4. associazione in partecipazione (di cui all'articolo 2549 del codice civile), qualora l'associato fornisca prestazioni lavorative ed i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo; 5. contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. * * * LEGGE 17 Ottobre 2007 , n. 188 G.U. n. 260 del 8-11-07 S.O. n. 227 (entra in vigore il 23-11-07) Disposizioni in materia di modalità  per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonchè del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera. Art. 1. 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile
, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonchè dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità , su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonchè dai centri per l'impiego. Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). - Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità . In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità  equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5). 1750. Durata del contratto o recesso. " Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario. 2948. Prescrizione di cinque anni. "Si prescrivono in cinque anni: 5) le indennità  spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. La stessa indennità dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. 2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonchè i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato). - E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. 3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonchè spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità  di quindici giorni dalla data di emissione. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni. 5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonchè l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità  di cui al secondo periodo del comma 3. 6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità  attraverso le quali e' reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonchè al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati. 7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già  previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Legge 17 Ottobre 200 , n. 188 - Angelo Vitale Consulente del lavoro

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