"Il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto degli indici suddetti".
È sulla base di tale motivazione che la Corte di Cassazione (Sent. 23924/2007) ha accolto il ricorso proposto da una donna che era caduta in seguito all'inserimento della ruota del proprio ciclomotore in una rotaia di un binario posto in una via centrale di Ravenna.
Gli ermellini hanno così ritenuto di dover applicare al caso di specie l'art. 2051 c.c. (responsabilità per danno da cose in custodia) e ciò sulla base del fatto che sulla strada teatro del sinistro, situata nel centro abitato, l'amministrazione locale potesse agevolmente esercitare vigilanza e controllo.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: