"In tema di colpa professionale medica, specie con riferimento alle condotte omissive, l'interpretazione giurisprudenziale, da sempre caratterizzata da notevole e costante evoluzione, si è negli ultimi anni attestata sui principi elaborati dalla Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza del 10.7.02 (Franzese) hanno affermato che: 'Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva'. Le Sezioni Unite, quindi, hanno escluso che, ai fini dell'individuazione del nesso causale, si possa far riferimento esclusivamente o prevalentemente a dati statistici o a criteri a struttura probabilistica. Non dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica può, dunque, trarsi la conferma, o meno, della sussistenza del nesso di causalità
. Sulla scia dei richiamati principi, è stato, altresì, precisato che l'individuazione del nesso causale non può avvenire in termini di certezza oggettiva, bensì di 'certezza processuale'. Il giudice, quindi, pur partendo dalle leggi scientifiche, e statistiche in particolare, è tenuto a verificarne l'adattabilità al caso concreto, prendendo in esame tutte le circostanze di fatto disponibili sì che, nella complessiva valutazione della vicenda e, tenuto conto della eventuale interferenza di fattori estranei, possa, o meno, ritenersi processualmente certo che la condotta omissiva del sanitario sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'".
È sulla scorta di tale motivazione che la Cassazione penale (Sent. n. 36162/2007) ha accolto il ricorso proposto da un sanitario che era stato assolto in primo grado dall'accusa di non aver tempestivamente diagnosticato una setticemia da stafilococco aureo che aveva provocato il decesso di un suo paziente e, successivamente, condannato in appello per non essere stato in grado neppure di sospettare la presenza di un problema di natura infettiva.
La critica della Corte rispetto alla sentenza di secondo grado poggia sull'assunto che nelle argomentazioni contenute nella stessa "non è possibile cogliere alcun aspetto del giudizio controfattuale, che rappresenta uno dei passaggi argomentativi centrali della sentenza
Franzese, ma che arbitrariamente, e senza alcuna specifica valutazione, finisce con il ribaltare quei principi, sostituendo al concetto di 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica', quello della semplice 'possibilità' che, secondo le Sezioni Unite, non rileva in alcun modo in termini di efficienza causale della condotta omessa".

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