Come noto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 346/90, l'Istituto, nel caso di liquidazione di indennità di fine servizio o di fine rapporto agli eredi di un ex iscritto, aveva l'obbligo di richiedere agli aventi diritto prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, o la dichiarazione degli interessati di esenzione dall'obbligo di denuncia nei casi previsti dal decreto medesimo. Per effetto della legge n. 383/01, che, all'art.13, comma 1, aveva soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni, tale dovere di verifica era venuto meno. Tuttavia, l'imposta sulle successioni e donazioni è stata nuovamente istituita dal comma 47 dell'art. 2, D.L. 262/06, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
Inpdap, Nota Operativa 19.10.2007 n. 1

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