La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione Sent. 21491/2007) ha stabilito che la comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria in caso di cessione della quota di eredità a terzo estraneo alla successione.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "la comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che qualcuno dei coeredi abbia ceduto ad un estraneo la propria quota, posto che lo stato di comunione cessa soltanto con la divisione tramite la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredità
in diritti di proprietà individuali su singoli beni; pertanto è stato affermato che lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno dei coeredi […] non ne modifica la natura e non fa venir meno quindi il diritto di prelazione a favore dei coeredi previsto dall'art. 732 c.c. (Cass. 20.4.1994 n. 3745), e che la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria - con conseguente inapplicabilità dell'art. 732 c.c. - solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario indiviso al momento dell'apertura della successione".
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