La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 17940/2007) ha stabilito che "la mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 1, nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto".
I Giudici di Piazza Cavour hanno però precisato che "l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività".
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