Lo scorso 2 ottobre è entrato il vigore il D. Lgs 154/2007 (pubblicato in G.U. n. 216), con il quale è stata attuata la direttiva europea sull'immigrazione temporanea di giovani stranieri per motivi di studio, scambio, tirocinio non retribuito o volontariato, apportando delle modifiche al vecchio decreto legislativo del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Il provvedimento ha reso noto che le nuove norme riguardano i giovani volontari extracomunitari di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, il cui ingresso e soggiorno nel nostro Paese saranno regolamentati con flussi programmati a cadenza annuale a cura dei Ministeri della Solidarietà Sociale e degli Interni.
Tra le novità introdotte evidenziamo che i ragazzi compresi nella fascia d'età indicata, potranno avere il visto e il permesso di soggiorno solo dopo avere ottenuto il nulla osta dello sportello per l'immigrazione competente per territorio. Si tratta di un documento rilasciato solo se l'organizzazione che promuoverà il programma (e che dovrà presentare la domanda), sarà un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, un'organizzazione non governativa legalmente riconosciuta, oppure un'associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale. Tali organismi dovranno stipulare innanzitutto una polizza assicurativa che copra le spese sanitarie, la responsabilità civile verso terzi e la copertura delle spese di soggiorno, poi un'apposita convenzione con lo straniero.
Nell'accordo dovranno essere indicate varie informazioni tra cui le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui il giovane beneficerà nello svolgerle, l'orario a cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, di vitto, di alloggio e il denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, oltre che, se dovesse essere necessario, l'indicazione del percorso di formazione, anche per quanto concerne la conoscenza dell'italiano. Nel provvedimento viene espressamente indicato che il permesso di soggiorno, durerà solo per il periodo di partecipazione al programma di volontariato e comunque non potrà essere superiore a un anno, non potrà essere rinnovato né convertito in altra tipologia di permesso di soggiorno e in nessun caso potrà avere durata superiore a diciotto mesi.
Il Decreto prende poi in considerazione i soggiorni per motivi di studio e stabilisce che lo studente straniero (che già abbia un permesso per studio rilasciato da uno Stato appartenente alla UE e che sia già iscritto a un corso universitario o a un istituto di insegnamento superiore), potrà entrare in Italia e soggiornare anche per più di tre mesi e senza bisogno di richiedere il visto, nel caso in cui debba proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi collegato.
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