Il Tribunale di Ascoli Piceno (Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto) ha stabilito che nel caso di lesioni alla persona riconducibili a una caduta determinata dalla presenza di sterco di volatili, in capo all'Ente pubblico non è configurabile né una responsabilità ex art. 2051 c.c. né una responsabilità ex art. 2052 c.c. e ciò in quanto il danno cagionato dalla fauna selvatica o comunque inselvatichita (come i volatili), è risarcibile solo alla stregua dei principi di cui all'art. 2043 c.c.
Il Giudice monocratico ha quindi precisato che in questi casi occorre che il danneggiato fornisca la prova di un concreto comportamento colposo asacrivibile all'Ente pubblico.
Con questa decisione il Tribunale ha respinto la richiesta di una anziana signora che, indossando delle ciabatte, era caduta nella via pubblica a causa della presenza dello sterco di piccioni.

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