La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 20688/2007) ha stabilito che la casa assegnata alla ex può esserle tolta nel caso in cui il figlio decida di andare a vivere con il padre. Gli Ermellini hanno infatti osservato che, la disposizione contenuta nel comma 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 "[…] consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile
, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati". Aggiunge poi che "più di recente, questa Corte ha affermato che 'il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155-quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza
di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione'".
Infine i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che "deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, la situazione non muta allorquando, come nella specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa.
La disciplina dell'assegnazione della casa coniugale postula invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale".
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di una mamma presentato contro la decisione di una Corte d'Appello che aveva riconsegnato l'appartamento di famiglia al marito perché il figlio era tornato a vivere con lui.
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