Il Giudice di Pace di Sansepolcro ha ritenuto non manifestatamene infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, 1 comma, della legge n. 12 febbraio 1955 n. 77 nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario o, nei casi, agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente della C.C. I.A.A. per ottenere la cancellazione dall'archivio informatico dei protesti. Secondo il Giudice tale disciplina risulterebbe ingiustificata a seguito delle novità introdotte con legge n. 235/2000 rispetto a quella dettata per gli effetti cambiari.
Il trattamento differenziato che ancora permane riguardo al primo comma dell'art. 4 legge n. 77/1955, risulterebbe essere ormai ingiustificato posto che il traente dell'assegno protestato, pagando quanto dovuto entro 60 giorni dal protesto, evita ogni sanzione amministrativa, e puo' ottenere dopo un anno la riabilitazione con conseguente cancellazione definitiva dei propri dati dall'archivio informatico, proprio come il debitore cambiario protestato ma, a differenza di quest'ultimo, secondo la lettera della legge, non puo' vedere annotata la comunicazione dell'avvenuto pagamento nell'archivio informatico, ne' puo' richiedere prima la cancellazione, ma deve per forza attendere un anno e la riabilitazione (Giudice di Pace di Sansepolcro, Ordinanza di promovimento di giudizio costituzionale, 30 luglio 2002).

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