In tema di concessione dell'equo indennizzo e, contestualmente della pensione di privilegio il Consiglio di Stato ha precisato che le due prestazioni non sono cumulabili ribadendo che... "la giurisprudenza si è, infatti, da tempo consolidata nel senso che nell'attuale sistema (art. 50 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 ed artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo; pertanto, l'art. 11 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 va inteso nel senso che, ferma restando l'assicurazione obbligatoria
per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli Enti locali assicurati presso l'I.N.A.I.L. a norma di legge (art. 11 primo comma D.P.R. n. 191 cit.), agli altri dipendenti non assicurati presso l'I.N.A.I.L. perchè non addetti a lavori soggetti all'assicurazione obbligatoria è esteso l'equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (art. 1 terzo comma D.P.R. n. 191 suddetto)" (cfr. Cons. St., sez. V, 11.12.1992, n. 1453; Cons. St., sez. IV, 30.9.1987, n. 569; Cons. St., sez. V, 20.10.1988, n. 603; id., 21.12.1989, n. 663; id., 6.3.1990, n. 257; id., 8.2.1991, n. 133; id., 19.11.1992, n. 1328; id., 6.12.1933, n. 1255; id., 10.5.1994, n. 455; id., 3.8.1995, n.1149; id., 28.1.1997, n. 83; id., 1.4.2004, n. 1741; id., 3.7.2003, n. 3969; id., 8.5.2002, n. 2454).....
Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487

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