Cassazione civile, Sez. I, 25 maggio 2007, n. 12314
L'orientamento prevalente in giurisprudenza vuole che non sia sufficiente ai fini della prova dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi separati e per gli effetti che ne derivano relativamente allo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 3, comma 2, lett. B L. 898/1970), che gli stessi abbiano ripristinato una forma di convivenza o, meglio, di coabitazione, essendo invece necessario il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale, caratteristici della vita coniugale. (Cfr., ex multis, Cass. Civ. 19947/2005; 12427/2004; 3744/2001) Nella sentenza
in esame tuttavia la S.C. ha voluto conferire maggior rilievo all'elemento della ripresa coabitazione, quale elemento esteriore oggettivamente riscontrabile ed inequivocabilmente diretto a dimostrare la seria e comune volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che a quegli stati d'animo che, appartenendo alla sfera dei sentimenti, sono tanto più difficili da accertare in quanto permeati di soggettività. In tale prospettiva si è ritenuto ....leggi tutto....
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