Il detenuto agli arresti domiciliari non può allontanarsi dalla sua abitazione neppure per stazionare per poco tempo sulla terrazza condominiale. E' quanto ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n.30983/2007) annullando una sentenza, precedentemente resa dai giudici di merito, che aveva assolto un uomo (agli arresti domiciliari) che nel corso di un controllo della polizia giudiziaria era stato trovato sulla terrazza del condominio
. I giudici di merito avevano motivato l'assoluzione sostenendo che stazionare sulla terrazza condominiale non denota una volonta' di sottrarsi al controllo stante anche la distanza limitata dalla propria abitazione. La Corte rovesciando il verdetto ha ora precisato che il reato di evasione sussiste per "ogni allontanamento abusivo ancorche' limitato nello spazio e nel tempo". Commette dunque reato di evasione, scrivono i giudici della Corte, ogni detenuto che, trovandosi in questa condizione, "se ne allontani anche per breve tempo, recandosi in luogo diverso da quello stabilito per l'esecuzione della misura alternativa. Non si richiede, infatti, per l'integrazione del reato, un allontanamento definitivo o la mancanza dell'animus revertendi'". Nella sentenza i Giudici del palazzaccio ricordano che per "abitazione, individuata come luogo dove rimanere agli arresti, deve intendersi solo il luogo in cui la persona conduce la vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (quali cortili, giardini, terrazze, aree condominiali) che non sia parte integrante o pertinenza esclusiva dell'abitazione medesima". Ciò perché è necessario consentire "in pari tempo un agevole e pronto controllo all'autorita' di polizia sulla reperibilita' degli imputati".

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