Un padre che non da il necessario affetto ai propri figli e scompare dal loro "orizzonte affettivo", potrebbe rischiare anche il carcere. Parola di Cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti condannato un padre 74enne che per oltre venti anni si era "disinteressato sotto il profilo affettivo ed educazionale delle figlie", rifiutando ogni contatto con loro. La Corte ha ritenuto che nella condotta di un padre che non si prende cura dei figli non solo economicamente ma anche affettivamente si possano ravvisare gfli estremi del reato previsto e punito dall'articolo 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). Secondo la Corte commette tale reato "anche colui che si disinteressi completamente dei figli e del coniuge, sebbene separato, rendendosi inadempiente nei loro confronti circa gli obblighi di assistenza morale connessi alla sua qualita' di coniuge e di padre". Già in precedenza i Giudici di merito avevano condannato l'uomo a otto mesi di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
, oltre al risarcimento del danno, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili. L'uomo si era rivolto in cassazione rappresentando che gli obblighi penalmente sanzionati sarebbero solo quelli di carattere materiale ed economico. Diverso però il parere della Corte che non ha condiviso questa linea difensiva ed ha chiarito che l'art. 570 del c.p. "comprende condotte violatrici di esigenze di assistenza materiale ed altresi' di assistenza soltanto morale". Per questo "commette il reato anche colui che si disinteressi completamente dei figli e del coniuge sebbene separato rendendosi inadempiente nei loro confronti anche moralmente". E questo perche', i doveri di un buon padre e di un buon marito non si "esauriscono" con la "somministrazione dei mezzi di sussistenza". La parola passa ora alla Corte d'Appello di MIlano perché il Tribunale che aveva pronunciato la condanna "non ha precisato la concreta incidenza lesiva rispetto ad ognuna delle tre persone offese". Ciò era invece necessario soprattutto per "verificare la temporalita' della condotta violatrice degli obblighi asssistenziali da parte" del padre "in rapporto alla evoluzione (una volta divenute maggiorenni) delle situazioni individuali delle due persone offese". Non è infatti possibile spiega la Corte "evocare la natura permanente del reato per accreditare una impropria sorta di imperitura sussistenza del reato ex art. 570 c.p." anche perché alla pronuncia del 2005 le due figlie "hanno raggiunto rispettivamente la non piu' verdissima eta' di 36 e di 34 anni".

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