Il pubblico dipendente può effettuare lavoro straordinario ma, senza la preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione sussiste il diritto al "riposo compensativo" . E' quanto contenuto nella Sentenza n° 2648 del Consiglio di Stato intervenuta a dirimere la controversia instaurata innanzi al giudice amministrativio da militari della Guardia di Finanza che richiedevano il pagamento di emolumenti derivanti da lavoro straordinario. Nel merito il collegio giudicante afferma che Precisato che la controversia
riguarda in effetti il (mancato) pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate eccedenti il limite massimo pro - capite liquidabile secondo il monte ore previsto (rispetto al quale era assicurata la relativa copertura finanziaria), come puntualmente dedotto dall'amministrazione appellante non risulta fornita alcuna prova dell'effettiva autorizzazione preventiva a svolgere le prestazioni straordinarie della cui liquidazione si discute; b) né possono essere considerati sostitutivi di tale autorizzazione gli atti prodotti in giudizio, ancorché provenienti dalla stessa amministrazione, trattandosi di meri prospetti riassuntivi, delle prestazioni lavorative rese complessivamente e mensilmente da ogni singolo dipendente, senza fornire alcun elemento circa il provvedimento autorizzatorio alla svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, le cui finalità sono state delineate in precedenza; c) né vi è traccia, in atti, di una autorizzazione in sanatoria, non potendo ritenersi a tal fine utile la circostanza che le prestazioni svolte dagli appellanti siano state rese in esecuzione di appositi ordini di servizio, atteso che, come si è già avuto modo di osservare, la particolare natura dell'ordinamento militare, cui appartengono gli appellati, fa ragionevolmente ritenere che qualsiasi attività espletata sia sempre direttamente ricollegabile ad un ordine di servizio, senza che perciò quest'ultimo possa automaticamente ed implicitamente valere come provvedimento autorizzativo allo svolgimento di lavoro oltre l'orario d'obbligo.... Da qui scaturisce il mancato accoglimento del ricorso presentato dai militari. (Giovanni Dami)
Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 24.5.2007, n. 2648 - Giovanni Dami

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