Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.1420, i soggetti che possono far valere contributi sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS sia presso la gestione ENPALS hanno diritto a conseguire le prestazioni pensionistiche loro spettanti previa totalizzazione dei contributi versati presso ambedue gli Enti previdenziali in oggetto. Le modalità attuative di siffatta disposizione, unitamente alle istruzioni per l'individuazione dell'Istituto competente a decidere le domande dirette a ottenere le prestazioni, sono state fornite con la successiva Convenzione INPS-ENPALS del 03/12/1973 e con la circolare n.713Prs.-n. 4871 C. e V.-n.7870 O.-n.54 I.B./85 del 16/04/1974. Peraltro, sono state riscontrate incertezze applicative relativamente a casi di lavoratori che risultano titolari di contribuzione presso tre differenti gestioni previdenziali: la gestione ENPALS, il Fondo Lavoratori Dipendenti dell'INPS, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Istituto stesso. Si ritiene opportuno, di conseguenza, in accordo con l'Ente di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, fornire taluni chiarimenti in ordine alla gestione delle domande di prestazione pensionistica dei soggetti sopra indicati.
Inps, Messaggio 1.6.2007 n° 14371

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